Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione culturale denominata “Associazione Culturale Punto di Svista”.
Art. 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Roma (RM), via Giovanni Battista Magnaghi 57. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Roma (RM), via Giovanni Battista Magnaghi 57. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 – OGGETTO E SCOPO
L’Associazione è apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità. In particolare essa si propone di:
- promuovere il cinema, la cultura cinematografica in tutte le sue forme, le arti visive, fotografiche, pittoriche e l’arte contemporanea e l’architettura; promuovere il teatro, la danza e la cultura musicale e le arti letterarie, anche attraverso l’eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;
- organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;
- digitalizzare archivi e opere d’arte e audiovisive, elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale;
- promuovere il cinema, l’arte, la fotografia, la musica, il teatro, la letteratura e la danza delle varie culture e delle minoranze internazionali;
- sostenere l’interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti gli paesi del panorama internazionale, attraverso l’organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterari e teatrali sia in Italia che all’estero;
- organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico e culturale;
- sostenere, attraverso attività culturali, il dialogo per la pace stimolando il confronto e l’interscambio culturale tra tutte le componenti sociali ed etniche del Medio Oriente, del Mediterraneo e del resto del mondo;
- organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline cinematografiche, artistiche, multimediali, teatrali, letterarie, musicali e alla comunicazione e ai mass media;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;
- svolgere attività di informazione, consulenza, interpretariato, comunicazione, editoria, progetti di traduzioni di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, teatrali e culturali in genere;
- produrre e promuovere opere audiovisive, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi, documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, anche nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale;
- sottotitolare film ed opere audiovisive;
- valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione all’immagine (cinema, fotografia, video arte, arte digitale, arte contemporanea) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;
- favorire l’istruzione e la formazione e le iniziative a favore delle lingue comprese quelle delle minoranze;
- favorire l’integrazione e la tutela, nella società italiana, degli immigrati provenienti da Paesi anche non appartenenti all’Unione Europea, attraverso la promozione e l’organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
- organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali, letterari, musicali, teatrali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall’Unione Europea.
Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all’associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.
L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 50,00 (cinquanta).
Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dei soci fondatori; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari;
- dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
L’Assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all’atto costitutivo dell’Associazione; stabilisce inoltre annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci ordinari. L’adesione all’Associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell’Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.
Art. 5 – SOCI
Possono essere soci dell’associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente.
Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell’ammissione.
I soci non fondatori, possono essere ordinari, se versano annualmente la quota stabilita dall’Assemblea, o sostenitori se volontariamente desiderano versare una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea ed ha diritto ad un voto all’interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonchè il diritto di essere eletto alle cariche sociali.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L’associato che intenda recedere dall’ Associazione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. L’associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell’associazione e che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’ente o che non adempia agli obblighi di versamento della quota, potrà essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all’associato a mezzo di lettera raccomandata A.R.. I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Vice Presidente dell’Associazione, nominato dall’Assemblea per i casi di assemnza o impedimento del Presidente;
- il Segretario, nominato dall’Assemblea;
- il Tesoriere, nominato dall’Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono gratuite.
Art. 7 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea:
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all’interno del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;
- delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione;
- delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, inviata a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L’assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega. L’assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra persona designata dagi intervenuti. Di ogni riunione dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, eletti dall’assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato o per la durata prevista all’atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera, indicante la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Art. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente eletto dall’Assemblea all’interno dei componenti del Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione.
Art. 10 – IL SEGRETARIO
Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell’associazione.
Art. 11 – IL TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.
Art. 12 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.
Art. 13 – IL BILANCIO
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporrre all’approvazione dell’assemblea.
Art. 14 – AVANZI DI GESTIONE
È vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l’arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l’Associazione.
Art. 17 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.